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all’articolo 832 del Codice Civile desumiamo il concetto di
proprietà (privata) come il diritto di godere e di disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e
con l’osservanza degli obblighi stabiliti
dall’ordinamento giuridico....
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D
all’articolo 832 del Codice Civile desumiamo il concetto di
proprietà (privata) come il diritto di godere e di disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e
con l’osservanza degli obblighi stabiliti
dall’ordinamento giuridico.
Secondo la legge, il proprietario può
“godere” della cosa propria, cioè trarne
beneficio attraverso il suo uso diretto,
ma anche “disporre” del bene attraverso
il trasferimento ad altri della sua proprietà o del suo godimento.
Il diritto di proprietà è, poi, “pieno”, nel
senso che il proprietario può fare
“tutto” della sua cosa ed ha anche il diritto di escludere chiunque altro pensi
di ingerirsi nell’esercizio delle sue facoltà.
Ma, continuando a leggere con più penetrazione il suddetto articolo, ci accorgiamo che la proprietà non è un diritto
illimitato, ma, come dice la norma, un
diritto contenuto entro “limiti” ed
“obblighi” che hanno lo scopo di
far sì che la proprietà non abbia
una funzione esclusivamente “indi
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