LEGGE 10 febbraio 2004, n. 1. Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali.
18 pages
Published by
Salvo Maccarrone
Copyright :
All rights reserved
GURS Parte I n.
7 del 2004
http://sicilimprese.
pa.
cnr.
it/GURS/Gazzette/g04-07/g04-07-p1.
htm[27/04/2009 23.
58.
00]
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2004 - N....
[More]
GURS Parte I n.
7 del 2004
http://sicilimprese.
pa.
cnr.
it/GURS/Gazzette/g04-07/g04-07-p1.
htm[27/04/2009 23.
58.
00]
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2004 - N.
7 SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927
AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo
della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico.
Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed
incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori
di trasposizione
Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi
qui descritti
LEGGE 10 febbraio 2004, n.
1.
Disciplina dell istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull iniziativa legislativa
popolare e dei consigli comunali o provinciali.
REGIONE SICILIANA
L ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
FINALITA
Art.
1.
1.
La presente legge, in attuazione dell articolo 13bis dello Statuto, disciplina l istituto del referendum nella
Regione siciliana.
2.
Disciplina, altresì, in attuazione dell articolo 12, comma 2, dello Statuto l iniziativa legislativa popolare e
dei consigli comunali o provinciali.
Titolo II
REFERENDUM ABROGATIVO
Capo I
Disposizioni generali
Art.
2.
Richiesta e votazione referendaria
1.
Il referendum per l abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto a seguito di richiesta di
almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani o di tre consigli provinciali
rappresentativi di almeno il quindici per cento degli abitanti della Regione secondo i dati dell ultimo
censimento ufficiale o di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della
Regione secondo i dati dell ultimo censimento ufficiale.
2.
Il referendum non può essere richiesto sulle seguenti leggi regionali:
a) leggi tributarie e di bilancio;
M
e
n
u
[Less]
Insert a miniCalaméo on your website or your blog
Tags
almeno,
articolo,
comma,
comunali,
consigli,
gurs,
iniziativa,
legge,
leggi,
legislativa,
presidente,
provinciali,
referendum,
regionale,
regione,
richiesta,
siciliana
Sites linking to this publication (6)